L’amministratore è una figura necessaria all’interno di un condominio nel quale i condòmini siano più di quattro (a seguito dell’entrata in vigore della riforma, più di otto), come previsto dall’art. 1129 c.c.
La nomina dell'amministratore è di competenza dell’assemblea; nel caso in cui l’organo condominiale non provveda, l’amministratore viene nominato dal Tribunale, su ricorso presentato da uno o più condomini.
L’incarico di amministratore, fino all’entrata in vigore della riforma sul condominio (17.06.2013), può essere svolto da una qualunque persona fisica, giuridica o ente.
A seguito dell’entrata in vigore della riforma, per poter accedere alla carica di amministratore saranno necessari:
- il pieno godimento dei diritti civili;
- l’assenza di condanne per reati contro il patrimonio;
- l'assenza di protesti a proprio carico.
- eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
- curare l’osservanza del regolamento di condominio;
- disciplinare l’utilizzo delle cose comuni;
- disciplinare la prestazione dei servizi nell’interesse comune; riscuotere i contributi;
- erogare le spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
- compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni del condominio.
- eseguire gli adempimenti fiscali;
- curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento;
- curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee;
- curare la tenuta del registro di nomina e revoca dell’amministratore e di quello di contabilità;
- conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione;
- fornire al condomino che ne faccia richiesta l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
- redigere il rendiconto condominiale annuale.

